Risarcimento danni e ottemperanza: termine per proporre l’istanza

PROCESSO– RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO DA MANCATA ESECUZIONE DI UNA SENTENZA – PRESCRIZIONE – NATURA – ACTIO IUDICATI – DIECI ANNI DALLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

L’art. 112, comma 3, c.p.a., appositamente riservato al “Giudizio di ottemperanza”, stabilisce che: “Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, … azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione”. Trattasi di una domanda di risarcimento formulata per la prima volta in sede di giudizio di ottemperanza ad una precedente decisione di annullamento di un provvedimento.

Il termine per azionare una simile istanza risarcitoria (danno da mancata esecuzione di una sentenza) non potrebbe che essere lo stesso previsto per proporre il giudizio di ottemperanza, ossia quello ordinario dell’actio iudicati civile contemplato dall’art. 2953 c.c. (dieci anni dalla sentenza passata in giudicato per far valere i “doveri” da esso nascenti).

Consiglio di Stato, sez. V sentenza n. 7196 del 2024

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