APPALTI – DANNO DA MANCATA AGGIUDICAZIONE – RESPONSABILITA’ OGGETTIVA – ONERE DELLA PROVA – DANNO EMERGENTE – ESLCUSIONE – LUCRO CESSANTE – DANNO CURRICULARE
Il ricorrente, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno, deve depositare tutta la documentazione utile alla stima del danno stesso, e, in particolare, l’offerta tecnica ed economica – non essendo sufficiente un semplice prospetto – nonché gli atti della procedura di gara, i quali sono essenziali per accertare la sussistenza dell’utile derivante dall’affidamento della commessa e il suo ammontare. In particolare, per quanto riguarda il mancato utile, lo stesso spetta solo se il ricorrente dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In questo senso, in mancanza della prova del quantum del mancato utile non è possibile parametrare a tale dato il danno curriculare, per il quale il ricorrente deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito.
Consiglio di Stato, sez. V sentenza n. 368 del 2025