ACCESSO AGLI ATTI – CONCORSO PUBBLICO – PRIVACY E RISERVATEZZA – REGISTRO PRESENZE – ORARIO DI INGRESSO – ISTANZA – AMMISSIBILE – DIRITTO ALL’ACCESSO – SUSSISTE
Il concorsista che ha partecipato ad una pubblica selezione ha il diritto di visionare e ottenere copia integrale dell’estratto dei “registri delle presenze”, negati dall’ente per motivi di privacy e riservatezza.
Il registro delle presenze costituisce, infatti, prova oggettiva essenziale per accertare l’orario di ingresso nella sede e, quindi, la regolarità della partecipazione al concorso, non sostituibile dal solo verbale della commissione. L’Amministrazione ha il dovere di fornire tali dati. A tal riguardo il principio di protezione dei dati personali non impedisce la comunicazione in presenza di un interesse pubblico preminente alla trasparenza della procedura concorsuale.
Tar Puglia, Sez. I^, sentenza 1030/2025