APPALTI – OFFERTA ECONOMICA – COSTI DELLA SICUREZZA – COSTI DELLA MANODOPERA – OMESSA INDICAZIONE – ATTI DI GARA CHE NON CONSENTONO L’INDICAZIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO – AMMESSO
Ai casi in cui l’impresa non può concretamente indicare i propri costi di sicurezza aziendale e i propri costi della manodopera in sede di offerta a causa di difetti tecnici presenti nell’architettura della piattaforma telematica, risultano, dunque, pienamente applicabili le statuizioni della Corte di giustizia e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui “se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice” (cfr. Corte di giustizia, Nona Sez., 2 maggio 2019, causa C-309/18).
Dunque, la Corte di giustizia ha indicato quale condizione legittimante il soccorso istruttorio proprio la materiale impossibilità dell’indicazione degli importi di cui all’articolo 95, c. 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Cons. Stato, Ad. plen., nn. 7 e 8 del 2020).
Consiglio di Stato, sez. V^, sentenza n. 10633/2023

