Sulla specificità dei motivi di appello

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PROCESSO – APPELLO IN CONSIGLIO DI STATO – ARTICOLO 101 C. 1 COD. PROC. AMM. PARTE VOLITIVA – PARTE CRITICA– RIPROPOSIZIONE DEGLI ARGOMENTI DEDOTTI IN PRIMO GRADO – INAMMISSIBILITA’

L’art. 101 comma 1 Cod. proc. amm. stabilisce che l’appellante deve indicare, tra altro, a pena di inammissibilità del gravame, “le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”, e che, per consolidata giurisprudenza, la norma va interpretata nel senso che l’atto di appello, a pena di inammissibilità, non può limitarsi alla riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado, bensì deve sempre contenere, accanto alla parte volitiva, una parte critica, a confutazione della sentenza impugnata, non trattandosi di un novum iudicium ma di una revisio prioris instantiae: a tal fine, pur non richiedendosi l’impiego di formule sacramentali, si esige comunque che l’appellante soddisfi l’onere specifico, che la norma pone a suo carico, di contestare l’iter argomentativo della sentenza gravata, che ponga il giudice di appello nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto decidere diversamente.


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Consiglio di Stato, sez. V^, sentenza n. 1439/2024