Il Consiglio di Stato riscrive l’equilibrio tra trasparenza e riservatezza negli appalti: sui segreti tecnici decide la Stazione Appaltante

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APPALTI PUBBLICI – ACCESSO DIFENSIVO – SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI – DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA – STAZIONE APPALTANTE – ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE – RIESAME DELL’ISTANZA – GIUDICE AMMINISTRATIVO – SINDACATO SOSTITUTIVO

Nel conflitto tra accesso difensivo e protezione dei segreti tecnici e commerciali, la scelta non può essere rimessa a formule astratte o automatismi: spetta alla stazione appaltante svolgere un bilanciamento concreto, puntuale e motivato, fondato su una istruttoria adeguata, caso per caso. In mancanza di tale valutazione, il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione, ma deve ordinare il riesame dell’istanza.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4104/2026


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