Appalti, procedura telematica e principio della buona fede

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APPALTI – GARE TELEMATICHE – PROCEDURE DI GARA – REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE – PIATTAFORME TELEMATICHE – PRINCIPIO DI RISULTATO – PRINCIPIO DELLA FIDUCIA – D.LGS. 36 DEL 2023 – RIGIDITA’ E FORMALISMO DELLA PIATTAFORMA – ILLEGITTIMITA’

Il ricorso alle modalità telematiche di gara risponde alla ratio di snellire e velocizzare le procedure, riducendo gli adempimenti formali, promuovendo l’interazione tra stazione appaltante e concorrenti, in un’ottica di semplificazione e di leale collaborazione.

È del tutto contrario alla suddetta finalità, viceversa, utilizzare piattaforme telematiche strutturate in modo tale da rendere la presentazione dell’offerta una sorta di gara ad ostacoli.

L’eccessiva “rigidità” della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte, unita all’eccessivo “formalismo” della stazione appaltante nella gestione della gara, nella sostanza frustrano i principi di risultato e della fiducia che, sebbene codificati soltanto con il decreto legislativo n. 36 del 2023, rappresentano comunque principi già immanenti dell’ordinamento.

Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo.

Consiglio di Stato, sez. VII sentenza n. 5789 del 2024


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