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Appalti, stop alle proroghe senza gara: il Consiglio di Stato boccia il rinnovo “tecnico” di nove mesi

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APPALTI – SCADENZA CONTRATTUALE – CONTINUITA’ AMMINISTRATIVA – NUOVA GARA – PROROGA “TECNICA”–– RATIO E PRESUPPOSTI – LIMITI

La proroga “tecnica” ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro: una volta scaduto un contratto, dunque, l’amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara. Si tratta pertanto di un istituto ammissibile solo ove ancorato al principio di continuità dell’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e comunque nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6710/2026


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