APPALTI – REGOLARITÀ FISCALE – AFFIDABILITA’ E INTEGRITA’ DEL CONCORRENTE – PENDENZE FISCALI – OMISSIONE INFORMATIVA – ILLECITO PROFESSIONALE – ARTICOLO 95 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. 36 DEL 2023
L’obbligo dichiarativo non è circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali in grado di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico, anche quando sia ancora pendente il termine per l’impugnazione o siano state attivate iniziative difensive volte a evitarne il consolidamento.
L’omissione informativa riguardante carichi tributari, ancorché non definitivamente accertati, integra un grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, in quanto la condotta reticente incrina irrimediabilmente l’integrità e affidabilità dell’operatore, arrecando ‘un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura’.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6693/2026

