Sulla qualificazione delle stazioni appaltanti

QUALIFICAZIONE – STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA – ELENCOAMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E ENTI AGGIUDICATORI QUALIFICATI – ISCRIZIONE CON RISERVA EXART. 63, COMMA 13 – ISCRIZIONE CON RISERVA EX ART. 63, COMMA 4 – DIFFERENZE – EFFETTI -CONSEGUENZE

In base al disposto di cui all’art. 63, comma 13, l'Autorità ha facoltà di stabilireulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazioneappaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica edorganizzativa richiesta. La qualificazione ai sensi dell’art. 63, comma 13, è un istituto speciale rispetto almedesimo istituto previsto nell’art. 63, comma 4. La qualificazione con riserva ex art. 63, comma 13, d.lgs.36/2023 esplica i suoi effetti anche dopo la fine del periodo transitorio del 30 giugno 2024. Laqualificazione ex art. 63, comma 13, non è soggetta ad alcun limite temporale o scadenza. L’Autoritàstabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del casosottoposto al suo vaglio.

Delibera ANAC n. 486 del 25/10/2023
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