APPALTI – WHITE LIST – INFILTRAZIONE MAFIOSA – INTERDITTIVA ANTIMAFIA – PRINCIPI E PRESUPPOSTI – DISCREZIONALITÀ DELLA DECISIONE AMMINISTRATIVA – ELEMENTO FONDANTE – EVENTUALI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list) è disciplinata dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, in quanto si tratta di misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Il conseguimento dell’iscrizione nelle white lists, è subordinato dall’art. 1, c. 52 della legge n. 190/2012 alla preventiva verifica da parte della Prefettura della circostanza che gli operatori economici richiedenti siano in possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria: assenza delle cause di decadenza, sospensione e di divieto elencate dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 ed assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall’art. 84 c. 4 e dall’art 91 c. 6 del medesimo d.lgs. n. 159/2011.
L’informativa antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.
Il legislatore ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”.
Consiglio di Stato, sez. III^ sentenza n. 5124 del 2024

