APPALTI – PRINCIPI – PRINCIPIO DI BUONA FEDE – ART. 1, COMMA 2-BIS, DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241– ART. 5 DEL CITATO D. LGS. N. 36 DEL 2023– RAPPORTO TRA CITTADINI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – RAPPORTO DI TIPO ORIZZONTALE – DOVERI DELL’AMMINISTRAZIONE – RESPONSABILITA’ DEL CITTADINO
La presentazione di una offerta conforme alla legge di gara implica la diligente e logica comprensione del risultato avuto di mira dall’amministrazione committente.
D’altra parte, l’obbligo di agire secondo buona fede (art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241: ora declinato nella materia contrattuale dall’art. 5 del citato d. lgs. n. 36 del 2023), configura – come è stato osservato in dottrina – un “rapporto di tipo orizzontale tra cittadini e pubblica amministrazione”, che comporta – oltre a dei precisi doveri per l’amministrazione – anche una più marcata responsabilizzazione dei primi in seno al procedimento, il che si traduce nella individuazione della soglia di sforzo esigibile dall’operatore economico per comprendere l’interesse cui la commessa è preordinata.
Consiglio di Stato, sez. III^, sentenza n. 2866/2024

