Appalti, l’incameramento della cauzione provvisoria non ha natura punitiva

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APPALTI – GARANZIA PROVVISORIA – ESCUSSIONE – INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE – ESCUSSIONE DELLA FIDEIUSSIONE – NATURA – NON SANZIONATORIA

Una corretta qualificazione giuridica dovrebbe escludere che la garanzia provvisoria (o meglio: l’incameramento della cauzione o l’escussione della fideiussione) possa essere assimilata a una sanzione (connotata quindi da profili di afflittività per chi la subisce). Una tale connotazione sanzionatoria deve essere esclusa anche sulla base dei criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (c.d. criteri Engel), come ha recentemente affermato la Corte costituzionale (sentenza 26 luglio 2022, n. 198, ai punti 8.3. ss. del dritto), che ha smentito la natura punitiva dell’incameramento della cauzione provvisoria: «dall’importo della garanzia provvisoria, dalla previsione di forme alternative di costituzione (la cauzione o la fideiussione) e dal regime delle riduzioni previste dal legislatore, dunque, può ben desumersi l’assenza di quel connotato di speciale gravità, necessario affinché la misura pregiudizievole possa essere assimilata a una sanzione sostanzialmente penale».

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7116 del 2024


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