Bandi di gara: si all’inserimento di ulteriori criteri selettivi

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APPALTI – CRITERI DI SELEZIONE – PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO – BUONA FEDE E CORRETTEZZA – TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA – INSERIMENTO DI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELL’IMPRESA – DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA – LIMITI

L’Amministrazione,
al di fuori del perimetro delle disposizioni di legge, è libera di introdurre
criteri anche diversi e più selettivi rispetto a quelli previsti in via
generale, pur essendo vincolata all’applicazione del principio di favor
partecipationis
, che tutela la libera concorrenza alle procedure di
evidenza pubblica e impedisce alle stazioni appaltanti l’adozione di regole che
restringono la possibilità per gli operatori economici di presentare offerta
idonea, ben potendo utilizzare regole di gara che, nell’esercizio dell’ampia
discrezionalità in materia, garantiscano il perseguimento dell’obiettivo nel
rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità
rispetto all’oggetto di gara.

Consiglio di Stato, sez. III^, sentenza n. 1289/2024


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