Il principio del risultato nel nuovo Codice appalti. L’indirizzo del Consiglio di Stato

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APPALTI – CONTRATTO DI APPALTO – RATIO E FUNZIONE – ATTUAZIONE DI POLITICHE PUBBLICHE – NOZIONE DI RISULTATO – RAPIDITÀ – ECONOMICITÀ – QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Nell’attuale quadro normativo, soprattutto per effetto delle direttive di seconda e terza generazione, il contratto di appalto non è soltanto un mezzo che consente all’amministrazione di procurarsi beni o di erogare servizi alla collettività, ma – per utilizzare categorie civilistiche – uno “strumento a plurimo impiego” funzionale all’attuazione di politiche pubbliche ulteriori rispetto all’oggetto negoziale immediato: in altre parole, uno strumento – plurifunzionale – di politiche economiche e sociali, con conseguenti ricadute sulla causa del provvedimento di scelta del contraente.

Se si considera tale, fondamentale quadro, la “migliore offerta” è dunque quella che presenta le migliori condizioni economiche ma solo a parità di requisiti qualitativi richiesti.

La nozione di risultato, anche alla luce del significato ad essa attribuito dal sopravvenuto d. lgs. n. 36 del 2023 non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione.

 

Il richiamo alla nozione di risultato integra i parametri di legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito, e di metodo) oltre che di astratta conformità al paradigma normativo.

Consiglio di Stato, sez. III^, sentenza n. 11322/2023


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