APPALTI – ONERI DELLA SICUREZZA INTERNA – TABELLE MINISTERIALI – VIOLAZIONE – INCONGRUITA’ DELL’OFFERTA – AUTOMATISMO ESCLUSO
La congruità degli oneri per la sicurezza interna non può essere ricavata, in modo automatico, dalle tabelle ministeriali, perché queste non costituiscono un parametro uniforme valido per ciascun operatore economico del settore. Anche i valori minimi degli oneri di sicurezza indicati nelle tabelle ministeriali non rilevano in sé, perché non rientrano fra i minimi salariali di cui all’art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016. Tali valori minimi assumono, più propriamente, significato nel quadro della complessiva verifica della congruità degli stessi ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016. L’eventuale sottostima degli oneri di sicurezza può trovare compensazione anche in altre voci di costo di cui l’offerta si compone, purché questa sia nel suo complesso sostenibile.
TAR Lazio – Roma, sez. I^, sentenza n. 7296/2024

