APPALTI – EDILIZIA – REQUISITI – DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE SERVIZI – ARCHITETTURA E INGEGNERIA – BIM – CAM – CONOSCENZA PROTOCOLLI – DISTINZIONI
In caso di contratti quadro aventi ad oggetto i servizi di architettura e ingegneria inerenti alla “redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e relativa attività legata al Building Information Modeling (B.I.M.) per lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo degli immobili statali”, l’Amministrazione, nella sua discrezionalità, può prevedere che nel gruppo di lavoro dei professionisti a cui affidare l’esecuzione dell’accordo debba esserci un esperto non solo dei criteri ambientali minimi, ma anche del contenuto dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating system) esistenti a livello nazionale o internazionale.
Ciò anche in ragione della circostanza che il D.M. CAM edilizia 23 giugno 2022 n. 256 ribadisce la distinzione tra criteri ambientali minimi e protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici relativi a rating system di livello nazionale o internazionale e tale differenza.
Tar Lazio, Roma, sez. V Ter, sentenza 6422/2024

