APPALTI – REQUISITI – GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE – NUMERO CHIUSO – CONDOTTA – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE – VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE – PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE – LEGITTIMITÀ DELL’ESCLUSIONE
La nozione di grave illecito professionale, ferma la necessaria valutazione discrezionale della stazione appaltante, ricomprende ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica di natura civile, penale o amministrativa e non prevede un numero chiuso di illeciti professionali.
L’attività valutativa prescindente dalla condanna definitiva si basa sul fatto emergente dagli atti del procedimento penale, che sono rivalutati dalla stazione appaltante.
Consiglio di Stato, sez. V sentenza n. 5450 del 2024

