Sulla discrezionalità e l’autovincolo nella stesura del bando di gara

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APPALTI – LEGGE DI GARA – PRINCIPIO DI FAVOR PARTECIPATIONIS – DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA – APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA – AUTOVINCOLO – DISCREZIONALITA’ – ESCLUSA

La stazione appaltante – pur essendo vincolata all’applicazione del principio di favor partecipationis, ben può adottare regole di gara che, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità in materia, possano garantire il perseguimento dell’obiettivo di fornire dispositivi che, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all’oggetto di gara, siano meglio rispondenti alle esigenze della stazione appaltante di garantire il paziente dal rischio, anche solo remoto, di contaminazione.

In applicazione del principio dell’autovincolo con riguardo ad una regola di gara – rispetto alla quale le prescrizioni minime stabilite nella lex specialis vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, salva la possibilità di procedere all’annullamento del bando nell’esercizio del potere di autotutela  – non sarebbe stato consentito alla stazione appaltante di non rispettare la disciplina che essa stessa si era data, stante l’impossibilità che il favor partecipationis  faccia premio sul principio di imparzialità e par condicio al quale deve conformarsi il corretto svolgimento della procedura selettiva. 

Consiglio di Stato, sez. III sentenza n. 5375 del 2024


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