Sulla portata delle dichiarazioni del D.G.U.E. e sugli obblighi di controllo della P.A.

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APPALTI – REQUISITI – REQUISITI DICHIARATI – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONTENUTA NEL D.G.U.E.– VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE – OBBLIGO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Alla dichiarazione sostitutiva contenuta nel D.G.U.E., relativa al possesso del requisito richiesto dal capitolato, non può attribuirsi un valore giuridico preclusivo e incontestabile.

Il principio operante nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, per il quale la stazione appaltante è tenuta a verificare l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati attraverso l’acquisizione della documentazione e degli atti che li comprovino, deve essere fatto valere sia quando la documentazione acquisita (smentendo il contenuto della dichiarazione sostitutiva) determini effetti sfavorevoli per l’operatore economico, sia quando, invece, detta documentazione produca effetti giuridici vantaggiosi per il dichiarante.

Consiglio di Stato, sez. V^, sentenza n. 2895/2024


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