APPALTI – FORNITURE – PROCEDURA RISTRETTA – ROTAZIONE – SOPRA SOGLIA – NON SI APPLICA
Nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 50 del 2016, in particolare per contratti
sopra soglia, non può essere applicato il principio di rotazione, atteso che quest’ultimo trova
applicazione solo negli appalti sotto soglia e nelle procedure negoziate senza la previa
pubblicazione del bando. È pertanto illegittima l’esclusione di un’impresa da una procedura
ristretta, motivata in base all’applicazione del predetto principio di rotazione.

